RIFERIMENTI NORMATIVI | T.U. documentazione amministrativa - D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Art. 4 Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
- La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)
- La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R)
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)
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COME | Se, invece, un incapace naturale (per infermità di mente o minore età) non può provvedere ai propri interessi ed è privo di un rappresentante legale e vi siano atti (necessari per la cura dell’incapace o per conservarne e amministrarne il patrimonio) che non possano essere differiti, l’istituto da utilizzare è quello dell’amministrazione di sostegno provvisoria (vedi scheda): nei casi in cui, in precedenza si utilizzava la procedura prevista dall'art. 361 c.c. ora si fa ricorso all'art . 405, 5° comma e si chiede la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio per il compimento di atti determinati, a meno che l’incapace non si opponga; in questo caso si deve fare riferimento alla procedura di interdizione o inabilitazione e, in caso di urgenza, fare ricorso ex art. 361 c.c. |
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