Come fare per.. Persona


impedimento alla sottoscrizione
Scheda aggiornata al 04/08/2014
RIFERIMENTI NORMATIVI

T.U. documentazione amministrativa - D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Art. 4 Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

  1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)
  2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R)
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)
COME

Se, invece, un incapace naturale (per infermità di mente o minore età) non può provvedere ai propri interessi ed è privo di un rappresentante legale e vi siano atti (necessari per la cura dell’incapace o per conservarne e amministrarne il patrimonio) che non possano essere differiti, l’istituto da utilizzare è quello dell’amministrazione di sostegno provvisoria (vedi scheda): nei casi in cui, in precedenza si utilizzava la procedura prevista dall'art. 361 c.c. ora si fa ricorso all'art . 405, 5° comma e si chiede la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio per il compimento di atti determinati, a meno che l’incapace non si opponga; in questo caso si deve fare riferimento alla procedura di interdizione o inabilitazione e, in caso di urgenza, fare ricorso ex art. 361 c.c.