La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario può essere resa anche davanti ad un notaio che ne cura il deposito in cancelleria. Su richiesta del notaio la cancelleria provvederà ad annotarne gli estremi nel registro successioni. Per la pubblicità nel registro delle successioni dei verbali formati dai notai si legga le scheda allegata nella sezione MODULI.
Il verbale di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario deve essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione (art. 484 c.2 cod. civ.). Nel caso di dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale la stessa cancelleria cura l’adempimento, entro un mese dall’inserimento dell’atto nel registro delle successioni, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari (Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare).
Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, è opportuno che formalizzi la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario e, in parallelo, proceda con l’inventario. Ciò in quanto l’inventario dovrà in tal caso comunque essere portato a compimento entro tre mesi dall’apertura della successione (data della morte) o dalla notizia della devoluzione dell' eredità, salva proroga da richiedere al Giudice delle Successioni prima della scadenza del predetto termine: in mancanza del rispetto del predetto termine il chiamato è considerato erede puro e semplice. Nel caso in cui si valuti di procedere con l’inventario prima della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, il chiamato all’eredità avrà 40 giorni di tempo dal compimento dell’inventario (data dell’ultima seduta di inventario) per accettare col beneficio di inventario o rinunziare all’eredità: in mancanza egli si considera erede puro e semplice (art. 485 u.c. cod. civ.).
Si ha possesso dei beni ereditari, a titolo di esempio, quando il chiamato coabiti, a qualsiasi titolo, con il defunto oppure vada ad abitare nella casa del predetto dopo la sua morte.
Ove il chiamato all’eredità non sia nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione entro termine decennale di prescrizione del diritto di accettare. Fatta la dichiarazione, l’inventario deve essere portato a compimento entro tre mesi dalla formalizzazione dell’accettazione con beneficio di inventario (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice (art. 487, comma 2, c.c.).
Occorre però tener presente che il termine decennale anzidetto per accettare l’eredità può essere abbreviato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 481 c.c., la quale fisserà un termine per l’accettazione al chiamato su istanza di chi abbia interesse alla definizione delle persone degli eredi.
Nel caso in cui si proceda preventivamente con l’inventario, nel caso di chiamato non in possesso dei beni, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro quaranta giorni dal compimento dell’inventario (data dell’ultima seduta di inventario): in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità (art. 487, comma 3, cod. civ.).
In ogni caso il chiamato non in possesso dei beni, il quale, avendo chiesto l’inventario, non lo abbia completato oppure non lo abbia iniziato, conserva sempre la possibilità di accettare puramente e semplicemente l’eredità, nel termine di cui all’art. 480 cod. civ. o in quello di cui all’art. 481 cod. civ., purché l’accettazione sia espressa.
I minori, gli interdetti e gli inabilitati non possono accettare le eredità loro devolute se non con il beneficio di inventario. |