accettazione eredità con beneficio inventario |
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DOVE | Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto).
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova - Ufficio Successioni - 5° piano - stanza 42 - Tel. 010/5692364
Per accedere occorre prenotare on line https://www.tribunale.genova.it/PrenCancelleria.aspx
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COS'E' | La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario è un modo di accettazione espresso dell’eredità che si perfeziona attraverso una dichiarazione unilateralmente resa al cancelliere del Tribunale o al notaio dal chiamato all’eredità. L’effetto dell’accettazione con beneficio consiste nel mantenere separato il patrimonio del defunto, descritto nell’inventario, da quello dell’erede, il quale non potrà essere chiamato a rispondere con i propri beni personali per gli eventuali debiti del defunto. Presupposto è che precedentemente l’eredità non sia stata accettata dal chiamato tacitamente oppure con dichiarazione espressa vale a dire puramente e semplicemente.
La dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, di per sé, non produce gli effetti della separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede, se non è seguita o preceduta dall’inventario nei termini perentori previsti dalla legge (artt. 485 e 487 cod. civ.). Una volta formalizzata la dichiarazione di accettazione il dichiarante acquista la qualità di erede in modo irreversibile: non gli sarà possibile rinunciare all’eredità stessa L’erede dovrà procedere con l’inventario nei termini di legge in modo da non decadere dal beneficio e, nel caso poi riscontri in sede di inventario che i debiti dell’eredità superino l’attivo, potrà procedere alla liquidazione dei beni ereditari presenti in vista del soddisfacimento dei creditori e legatari (artt. 495 e 498 cod. civ.) oppure optare per il rilascio della totalità dei beni caduto in successione a favore dei creditori (507 e ss. cod. civ.). L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria quando siano chiamati all’eredità incapaci (minori, interdetti e inabilitati) o persone giuridiche o associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti. Nel caso di minori, interdetti ed inabilitati è necessario acquisire previamente l’autorizzazione del giudice tutelare. (art 471 cod. civ) Per i minori l'eredità deve essere accettata da entrambi i genitori congiuntamente o da quello che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale. Nel caso di persone soggette ad amministrazione di sostegno la legge non prevede a priori l’obbligo di accettazione con beneficio di inventario. E’ però necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare il quale valuterà nell’interesse dell’amministrato se egli debba accettare, rinunciare o accettare con beneficio. |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | Artt. 471-472-473 c.c. e artt. 484 e segg. c.c. |
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CHI | La dichiarazione può essere formalizzata personalmente o a mezzo di un procuratore speciale dai chiamati all’eredità e, quanto alle persone giuridiche, da chi le rappresenta. Nel caso di minori, interdetti, inabilitati intervengono entrambi genitori (oppure il genitore superstite), o chi ha la rappresentanza del soggetto incapace. E’ richiesto il previo parere del Giudice Tutelare del Tribunale del luogo ove il minore, interdetto o inabilitato ha la residenza. |
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COME | L’interessato dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario davanti al cancelliere del Tribunale nel luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.
Il luogo in cui si apre la successione non è quello in cui è avvenuta la morte, ma quello in cui il defunto aveva fissato l’ultimo domicilio, ossia il centro principale dei propri affari ed interessi.
Inoltre deve - o prima o dopo - presentare istanza di inventario.
Previo appuntamento online con la cancelleria dell’Ufficio Successioni, https://prenotazionicancelleria.sitiwebgiustizia.it/login.aspx?ug=1804
Per ogni ordine di chiamata alla successione, la Cancelleria formalizza un verbale (per es. coniuge e figli del defunto si possono associare).
In caso di applicazione dell'istituto della rappresentazione, il cancelliere formalizza separati verbali, rispettando l'ordine di chiamata, quindi occore prenotare appuntamenti successivi, anche nello stesso giorno per formalizzare l'atto dei secondi chiamati etc.
IN CASO DI RAPPRESENTAZIONE NON VERRANNO REDATTI PIU' VERBALI IN UN UNICO APPUNTAMENTO.
Per ogni appuntamento presentarsi al massimo in tre persone; se i chiamati sono più di tre persone, prenotare un altro appuntamento per lo stesso giorno.
L’interessato dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario davanti al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto). (Il luogo in cui si apre la successione non è quello in cui è avvenuta la morte, ma quello in cui il defunto aveva fissato l’ultimo domicilio, ossia il centro principale dei propri affari ed interessi).
Le parti devono presenziare personalmente in cancelleria, fatta salva la possibilità di farsi rappresentare da soggetto munito di procura speciale notarile. Concorre con la competenza del cancelliere quella del notaio che può formalizzare i verbali di accettazione di eredità con beneficio di inventario su tutto il territorio dello Stato senza avere riguardo all’ultimo domicilio del defunto. L’accettazione con beneficio di inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario – vedi sezione “annotazioni”. |
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COSTO | Per il verbale di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
• n° 1 marca da € 16,00 (per verbale e relativa copia per la trascrizione) • n° 1 versamento telematico tramite Pago PA per diritti di cancelleria da € 7,86 (per la copia conforme da inoltrare all’ufficio del territorio per la trascrizione) • pagamento di € 294,00 da effettuarsi a mezzo delega mod. F24 con elementi identificativi (Elide) da compilare presso la Cancelleria e pagare prima della formalizzazione verbale di accettazione con beneficio di inventario – importo destinato a coprire le imposte e spese della trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità Immobiliare (€ 200,00 imposta ipotecaria – 59,00 bolli forfetizzati e 35,00 tassa ipotecaria). Non è possibile procedere con il pagamento online, in quanto la cancelleria deve avere riscontro della quietanza del modello F24 prima della formalizzazione del verbale. Si suggerisce quindi di prendere appuntamento con sportello bancario o postale nei pressi del Palazzo di Giustizia in concomitanza con la data stabilita con la cancelleria.
Per la nomina del cancelliere che procede all'inventario
Al momento del deposito in cancelleria del ricorso per la nomina:
• contributo unificato € 98,00 pagamento da effettuare in modalità telematica (PagoPa). Minori, tutele, curatele e amministrazioni di sostegno sono esenti. • diritti forfetizzati di notifica € 27,00 da versare in modalità telematica (PagoPa).
Successivamente, ad esito del deposito del verbale di inventario da parte del cancelliere:
• Imposta di registro sul verbale di inventario nella misura fissa di € 200,00. • Diritti di cancelleria per la copia dell’inventario variabili in relazione al numero delle pagine del verbale – la copia sarà rilasciata una volta intervenuto il pagamento dell’imposta ed effettuata la registrazione del verbale di inventario da parte dell’Agenzia delle Entrate. Occorre informarsi pressa la cancelleria circa la tempistica.
NOTA BENE: Per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e per gli Enti del Terzo Settore vi è esenzione dai bolli (art. 82, comma 5, Codice del Terzo Settore)
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INOLTRE | Al momento della formalizzazione del verbale di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è necessario presentare alla cancelleria i seguenti documenti, sia in originale che una copia:
• certificato dell’atto di morte in carta semplice; • codice Fiscale del defunto (riscontrabile dalla tessera sanitaria od altro documento proveniente dall’Agenzia delle Entrate); • se disponibile, copia conforme della pubblicazione del testamento con gli estremi della registrazione • codice Fiscale degli accettanti (anche se minori o interdetti) • autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di domicilio del minore oppure del tutore, in caso di accettazione per minori, interdetti, inabilitati; |
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ANNOTAZIONI | La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario può essere resa anche davanti ad un notaio che ne cura il deposito in cancelleria. Su richiesta del notaio la cancelleria provvederà ad annotarne gli estremi nel registro successioni.
Il verbale di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario deve essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione (art. 484 c.2 cod. civ.). Nel caso di dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale la stessa cancelleria cura l’adempimento, entro un mese dall’inserimento dell’atto nel registro delle successioni, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari (Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare).
La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario deve essere seguita dall’inventario, ma nei casi da valutare, ad esempio quando si voglia prefigurare la consistenza di attività e passività dell’asse ereditario, può essere preceduta dall’inventario.
Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, è opportuno che formalizzi la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario e, in parallelo, proceda con l’inventario. Ciò in quanto l’inventario dovrà in tal caso comunque essere portato a compimento entro tre mesi dall’apertura della successione (data della morte) o dalla notizia dell' eredità, salva proroga da richiedere al Giudice delle Successioni prima della scadenza del predetto termine: in mancanza del rispetto del predetto termine il chiamato è considerato erede puro e semplice. Nel caso in cui si valuti di procedere con l’inventario prima della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, il chiamato all’eredità avrà 40 giorni di tempo dal compimento dell’inventario (data dell’ultima seduta di inventario) per accettare col beneficio di inventario o rinunziare all’eredità: in mancanza egli si considera erede puro e semplice (art. 485 u.c. cod. civ.). Si ha possesso dei beni ereditari, a titolo di esempio, quando il chiamato coabiti, a qualsiasi titolo, con il defunto oppure vada ad abitare nella casa del predetto dopo la sua morte.
Ove il chiamato all’eredità non sia nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione entro termine decennale di prescrizione del diritto di accettare; fatta la dichiarazione, l’inventario deve essere portato a compimento entro tre mesi dalla formalizzazione dell’accettazione con beneficio di inventario (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice (art. 487, comma 2, c.c.). Occorre però tener presente che il termine decennale anzidetto per accettare l’eredità può essere abbreviato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 481 c.c., la quale fisserà un termine per l’accettazione al chiamato su istanza di chi abbia interesse alla definizione delle persone degli eredi. Nel caso in cui si proceda preventivamente con l’inventario, invece la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro quaranta giorni dal compimento dell’inventario (data dell’ultima seduta di inventario): in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità (art. 487, comma 3, cod. civ.). In ogni caso il chiamato non in possesso dei beni, il quale, avendo chiesto l’inventario, non lo abbia completato oppure non lo abbia iniziato, conserva sempre la possibilità di accettare puramente e semplicemente l’eredità, nel termine di cui all’art. 480 cod. civ. o in quello di cui all’art. 481 cod. civ., purché l’accettazione sia espressa.
I minori, gli interdetti e gli inabilitati non possono accettare le eredità loro devolute se non con il beneficio di inventario. Vedi, in merito ai termini per gli adempimenti successori, Cassazione civile - sentenza 17/01/2014 n. 841 ad avviso della quale: - la mancata redazione dell’inventario da parte del legale rappresentante del minore chiamato all’eredità, anche se protratta oltre il termine fissato ordinariamente per la redazione dell’inventario stesso, conserva al minore (sino al primo anno dal compimento della maggiore età vale a dire fino a 19 anni compiuti) il diritto di evitare la responsabilità ultra vires (ossia il minore risponde solo con l’attivo ereditario) e di rinunziare all’eredità; - fino all’anno dal raggiungimento della maggiore età, non scatta il termine per la redazione dell’inventario, ove l’eredità sia stata accettata, in nome del minore, con beneficio di inventario. Pertanto i minori, gli interdetti e gli inabilitati decadono dal beneficio d'inventario, dopo un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o inabilitazione, se entro tale termine non hanno provveduto secondo le norme di cui sopra (art. 489 cod. civ.).
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AUTORIZZAZIONI | L’erede che ha accettato con beneficio di inventario, onde evitare la decadenza dal beneficio, è tenuto a rispettare le norme inderogabili che regolano l’amministrazione dell’eredità beneficiata: deve chiedere l’autorizzazione al Tribunale del luogo di apertura della successione, sia che intenda alienare o sottoporre a pegno o ipoteca i beni ereditari, sia che voglia transigere relativamente a questi beni (art. 493 cod. civ.). L’autorizzazione è richiesta per tutto il tempo che dura la fase di eredità beneficiata. I beni mobili perdono la natura di beni ereditari dopo cinque anni dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, sicchè l’autorizzazione del Tribunale non è necessaria dopo che sia trascorso tale periodo (art. 493, comma 2, cod. civ.). Per gli altri beni, secondo la giurisprudenza del Tribunale di Genova, la cessazione della fase dell’eredità beneficiata e la perdita della natura ereditaria degli immobili caduti in successione è ricondotta a due ipotesi: • Nel caso di liquidazione individuale, occorre attendere che siano trascorsi tre anni dal momento in cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo; • In caso di liquidazione concorsuale, devono trascorrere dieci anni dalla morte del de cuius. |
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VALUTAZIONE DEI BENI | Il cancelliere che procede all’inventario ha il potere discrezionale di nominare uno o più periti stimatori per la valutazione degli oggetti mobili, quando, a suo giudizio, sia necessario, ad esempio in caso di gioielli, quadri, da inserire nel verbale (art. 773 cod. proc. civ.). La valutazione degli immobili viene effettuata in base al valore catastale. L’intervento del perito è richiesto necessariamente solo nel caso debba procedersi alla vendita dell’immobile, nel qual caso la parte istante nel richiedere l’autorizzazione dovrà allegare perizia di stima.
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