Come fare per.. Eredità


accettazione eredità con beneficio inventario
DOVE

Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto).

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova - Ufficio Successioni - 5° piano - stanza 42 –

e-mail: ufficiosuccessioni.tribunale.genova@giustizia.it

Telefonare lunedì e martedì dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 13:15 il 010/5692565, oppure mercoledì, giovedì e venerdì dalle 12:00 alle 13:00 il 010/5692364.

Per formalizzare il verbale occorre prenotare on line https://www.tribunale.genova.it/PrenCancelleria.aspx

COS'E'

Una volta formalizzata la dichiarazione di accettazione il dichiarante acquista la qualità di erede in modo irreversibile: non gli sarà possibile rinunciare all’eredità stessa

L’erede dovrà procedere con l’inventario nei termini di legge in modo da non decadere dal beneficio e, nel caso poi riscontri in sede di inventario che i debiti dell’eredità superino l’attivo, potrà procedere alla liquidazione dei beni ereditari presenti in vista del soddisfacimento dei creditori e legatari (artt. 495 e 498 cod. civ.) oppure optare per il rilascio della totalità dei beni caduto in successione a favore dei creditori (507 e ss. cod. civ.).

L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria quando siano chiamati all’eredità incapaci (minori, interdetti e inabilitati) o persone giuridiche o associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.
Nel caso di minori, interdetti ed inabilitati è necessario acquisire previamente l’autorizzazione del giudice tutelare. (art 471 cod. civ)
Per i minori l'eredità deve essere accettata da entrambi i genitori congiuntamente o da quello che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
Nel caso di persone soggette ad amministrazione di sostegno la legge non prevede a priori l’obbligo di accettazione con beneficio di inventario; occorre fare riferimento, in generale, a quanto disposto nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno o dai provvedimenti successivi del giudice tutelare , verificando se l’accettazione dell’eredità sia esclusa, o meno, dagli atti per i quali il beneficiario conserva la piena capacità di agire. In  caso di esclusione per procedere con l’accettazione sarà necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale potrà imporre al beneficiario di accettare l’eredità con beneficio d’inventario se valuta che tale misura rispecchi l'interesse del beneficiario.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 471-472-473 c.c. e artt. 484 e segg. c.c.

CHI

La dichiarazione può essere formalizzata personalmente o a mezzo di un procuratore speciale dai chiamati all’eredità e, quanto alle persone giuridiche, da chi le rappresenta.
Nel caso di minori, interdetti, inabilitati intervengono entrambi genitori (oppure il genitore superstite), o chi ha la rappresentanza del soggetto incapace. E’ richiesto il previo parere del Giudice Tutelare del Tribunale del luogo ove il minore, interdetto o inabilitato ha la residenza.

Per i beneficiari di amministrazione di sostegno interviene l'amministratore il quale dovrà documentare alla cancelleria l'autorizzazione del giudice tutelare ad accettare con beneficio di inventario.

COME

L’interessato con propria dichiarazione raccolta nel verbale del cancelliere o del notaio dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario.

Pubblico Ufficiale competente è il cancelliere del Tribunale nel cui circondario si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto risultante dal certificato di morte) o il notaio avente sede in tutto il territorio dello Stato.

In mancanza di riferimenti nel certificato di morte la competenza della cancelleria è determinata dal luogo in cui il defunto aveva fissato l’ultimo domicilio, ossia il centro principale dei propri affari ed interessi.

La presentazione di istanza per la formazione del verbale di inventario costituisce adempimento necessario e può precedere o seguire il verbale di accettazione di eredità con beneficio di inventario (art. 485 commi 1 e 3 c.c.; art. 487 comma 3 c.c.).

Gli utenti che dichiarano il possesso di beni (art. 485 c.c.), devono esibire al Cancelliere:

- Certificato storico dello Stato di famiglia con riferimento alla data del decesso oppure una dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà con l'indicazione dei conviventi con il defunto alla data del decesso;

- Altro documento che attesti il possesso di beni del defunto (per es. Certificato di comproprietà di autoveicoli etc.).

In caso di applicazione dell'istituto della rappresentazione, il cancelliere formalizza separati verbali, rispettando l'ordine di chiamata, quindi occorre prenotare appuntamenti successivi, anche nello stesso giorno per formalizzare l'atto dei secondi chiamati etc.

Per ogni ordine di chiamata alla successione, la Cancelleria formalizza un verbale (per es. coniuge e figli del defunto si possono associare).

IN CASO DI RAPPRESENTAZIONE NON VERRANNO REDATTI PIU' VERBALI IN UN UNICO APPUNTAMENTO.

Per ogni appuntamento presentarsi al massimo in tre persone; se le parti chiamate alla eredità sono più di tre persone, occorre prenotare un altro appuntamento per lo stesso giorno.


Le parti devono presenziare personalmente in cancelleria, fatta salva la possibilità di farsi rappresentare da soggetto munito di procura speciale notarile.

COSTO

Per il verbale di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario

• n° 1 marca da € 16,00 (per verbale)
• n° 1 versamento telematico tramite Pago PA per diritti di cancelleria da € 7,86 (per la copia conforme da inoltrare all’ufficio del territorio per la trascrizione) 
• pagamento di € 294,00 da effettuarsi a mezzo delega mod. F24 con elementi identificativi (Elide) da compilare presso la Cancelleria e pagare prima della formalizzazione del verbale di accettazione con beneficio di inventario – importo destinato a coprire le imposte e spese della trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità Immobiliare (€ 200,00 imposta ipotecaria – 59,00 bolli forfetizzati e 35,00 tassa ipotecaria). Non è possibile procedere con il pagamento online, in quanto la cancelleria deve avere riscontro della quietanza del modello F24 contestualmente alla formalizzazione del verbale. Si suggerisce quindi di prendere appuntamento con sportello bancario o postale nei pressi del Palazzo di Giustizia in concomitanza con la data stabilita con la cancelleria.

NOTA BENE:  Per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e per gli Enti del Terzo Settore vi è esenzione dai bolli (art. 82, comma 5, Codice del Terzo Settore) ma NON dal pagamento delle spese e diritti della conservatoria per euro 294,00

 

INOLTRE

Al momento della formalizzazione del verbale di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è necessario presentare alla cancelleria i seguenti documenti, sia in originale che una copia:

• certificato dell’atto di morte in carta semplice – fotocopia;
• codice Fiscale del defunto (riscontrabile dalla tessera sanitaria od altro documento proveniente dall’Agenzia delle Entrate) - fotocopia;
• se disponibile, copia conforme della pubblicazione del testamento con gli estremi della registrazione

• documento di identità della parte che formalizza il verbale di accettazione – in originale e in fotocopia;
• codice Fiscale degli accettanti (anche se minori o interdetti) e delle parti che li rappresentano (genitori, tutori, amministratori di sostegno), vale a dire tessera sanitaria o carta di identità elettronica – in originale e in fotocopia;
• autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di domicilio del minore oppure del tutore e del beneficiario di amministrazione di sostegno, in caso di accettazione per minori, interdetti, inabilitati, amministrati – fotocopia;

NB. L’ufficio successioni non effettua fotocopie.

ANNOTAZIONI

La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario può essere resa anche davanti ad un notaio che ne cura il deposito in cancelleria. Su richiesta del notaio la cancelleria provvederà ad annotarne gli estremi nel registro successioni. Per la pubblicità nel registro delle successioni dei verbali formati dai notai si legga le scheda allegata nella sezione MODULI.

Il verbale di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario deve essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione (art. 484 c.2 cod. civ.). Nel caso di dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale la stessa cancelleria cura l’adempimento, entro un mese dall’inserimento dell’atto nel registro delle successioni, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari (Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare).

Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, è opportuno che formalizzi la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario e, in parallelo, proceda con l’inventario. Ciò in quanto l’inventario dovrà in tal caso comunque essere portato a compimento entro tre mesi dall’apertura della successione (data della morte) o dalla notizia della devoluzione dell' eredità, salva proroga da richiedere al Giudice delle Successioni prima della scadenza del predetto termine: in mancanza del rispetto del predetto termine il chiamato è considerato erede puro e semplice.
Nel caso in cui si valuti di procedere con l’inventario prima della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, il chiamato all’eredità avrà 40 giorni di tempo dal compimento dell’inventario (data dell’ultima seduta di inventario) per accettare col beneficio di inventario o rinunziare all’eredità: in mancanza egli si considera erede puro e semplice (art. 485 u.c. cod. civ.).

Si ha possesso dei beni ereditari, a titolo di esempio, quando il chiamato coabiti, a qualsiasi titolo, con il defunto oppure vada ad abitare nella casa del predetto dopo la sua morte.

Ove il chiamato all’eredità non sia nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione entro termine decennale di prescrizione del diritto di accettare. Fatta la dichiarazione, l’inventario deve essere portato a compimento entro tre mesi dalla formalizzazione dell’accettazione con beneficio di inventario (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice (art. 487, comma 2, c.c.).


Occorre però tener presente che il termine decennale anzidetto per accettare l’eredità può essere abbreviato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 481 c.c., la quale fisserà un termine per l’accettazione al chiamato su istanza di chi abbia interesse alla definizione delle persone degli eredi.

 
Nel caso in cui si proceda preventivamente con l’inventario, nel caso di chiamato non in possesso dei beni, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro quaranta giorni dal compimento dell’inventario (data dell’ultima seduta di inventario): in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità (art. 487, comma 3, cod. civ.).


In ogni caso il chiamato non in possesso dei beni, il quale, avendo chiesto l’inventario, non lo abbia completato oppure non lo abbia iniziato, conserva sempre la possibilità di accettare puramente e semplicemente l’eredità, nel termine di cui all’art. 480 cod. civ. o in quello di cui all’art. 481 cod. civ., purché l’accettazione sia espressa.

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non possono accettare le eredità loro devolute se non con il beneficio di inventario.

AUTORIZZAZIONI

L’erede che ha accettato con beneficio di inventario, onde evitare la decadenza dal beneficio, è tenuto a rispettare le norme inderogabili che regolano l’amministrazione dell’eredità beneficiata: deve chiedere l’autorizzazione al Tribunale del luogo di apertura della successione, sia che intenda alienare o sottoporre a pegno o ipoteca i beni ereditari, sia che voglia transigere relativamente a questi beni (art. 493 cod. civ.).
L’autorizzazione è richiesta per tutto il tempo che dura la fase di eredità beneficiata.
I beni mobili perdono la natura di beni ereditari dopo cinque anni dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, sicchè l’autorizzazione del Tribunale non è necessaria dopo che sia trascorso tale periodo (art. 493, comma 2, cod. civ.).
Per gli altri beni, secondo la giurisprudenza del Tribunale di Genova, la cessazione della fase dell’eredità beneficiata e la perdita della natura ereditaria degli immobili caduti in successione è ricondotta a due ipotesi:
• Nel caso di liquidazione individuale, occorre attendere che siano trascorsi tre anni dal momento in cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo;
• In caso di liquidazione concorsuale, devono trascorrere dieci anni dalla morte del de cuius.