Come fare per.. Servizi Amministrativi


Atto notorio
Scheda aggiornata al 18/08/2021
DOVE

SERVIZIO TEMPORANEAMENTE SOSPESO

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale – Ufficio Successioni - 5° piano - stanza 42 - Tel. 010/5692364

Orario: lunedì – giovedì:  ore 9,00 – 13,00
venerdì: ore 9,00 – 12,00 sabato chiuso

Occorre prenotare di persona: viene fissato appuntamento per l'atto.

VEDI ORARIO ESTIVO

COS'E'

L’atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 5 R.D. N° 1366 del 9/10/22 (nota ministeriale n. 1622/99/U del 16/06/1999) ed art. 8 L. N° 182 del 23/3/56 (per gli atti notori ricevuti dal cancelliere della Tribunale).
Art. 30 legge 7/08/1990 n.241

CHI

Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. Nel caso di successione può presentarsi un solo parente.

COMPETENZA

Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace) [vedi sopra nota ministeriale], dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato).
E’ competente esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal cancelliere su delega del magistrato (atti notori relativi alla dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio - art. 100 codice civile - quelli destinati a supplire l’atto di nascita per uso matrimonio - art. 97 R.D. N° 1238 del 9/7/39 - quelli relativi alla riscossione di crediti postali - R.D. N° 455 del 27/2/94 e art. 21 R.D. N° 775 del 30/5/40 - e delle somme dovute allo Stato - art. 298 R.D. N° 827 del 23/5/24).

COME

E' necessario comunque che, alla data fissata, il richiedente si rechi in cancelleria con due testimoni (maggiorenni, capaci e che non abbiano interesse all’atto) *; in caso di atto notorio ad uso divorzio i testimoni possono essere parenti. Il Pubblico Ufficiale provvede alla loro identificazione: pertanto tutti devono essere in possesso di valido documento (carta d’identità o patente non scaduti)

* art. 50 Ordinamento notariato - L. 16/02/1913 n. 89

COSTO

Per l’originale che resta in cancelleria:

  • 1 marca da € 16,00
  • Per la copia conforme: rilasciata immediatamente (urgente)
  • 1 marca da € 16,00
  • € 35,40 per diritti di cancelleria.

Per la copia rilasciata dopo tre giorni

  • 1 marca da € 16,00
  • € 11,80 per diritti di cancelleria.

Presso i Giudici di Pace i diritti sono ridotti alla metà.

Sono esenti da bollo gli atti notori per uso divorzio ex art. 19 L. 6/3/1987 n. 74.

INOLTRE

Prima della data fissata il richiedente dovrà verificare che i testimoni siano in possesso di valido documento e si procurerà le marche come sopra indicato.

DA ESIBIRE

Nei casi relativi a successione è richiesto:

  • certificato di morte in carta semplice;
  • copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficiate da parte degli eredi;
  • copia conforme della pubblicazione del testamento (se esistente) con gli estremi della registrazione;
  • copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge;
  • fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all’interno dell’atto di notorietà;
  • tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza
NOTA BENE

La testimonianza non può essere oggetto né di dichiarazione sostitutiva, né di atto notorio, in quanto è prova e si deve formare in giudizio (vedi Cassazione)

(vedi anche scheda DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA’)

ATTO NOTORIO PER CITTADINANZA E MATRIMONIO

Alcune volte  gli stranieri necessitano di atto notorio per matrimonio o per cittadinanza.
Per approfondimenti   sulla casistica vedi scheda atto notorio_ cittadinanza_ matrimonio