Come fare per.. Eredità


inventario
DOVE

Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto).

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale - Ufficio Successioni
5° piano - stanza 42 - Tel. 010/5692364

Per accedere occorre prenotare on line https://www.tribunale.genova.it/PrenCancelleria.aspx

COS'E'

L’inventario contiene la descrizione dei beni, crediti e debiti appartenenti alla persona deceduta; rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte.
L’inventario è obbligatorio nel caso si intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario (vedere scheda) e deve essere terminato nei tre mesi dall’apertura della successione (corrispondente alla data della morte) o dalla notizia della devoluta eredità, se l’accettante è in possesso dei beni ereditari (art. 485 cod. civ.).
Si ha possesso dei beni ereditari, a titolo di esempio, quando il chiamato all’eredità coabiti, a qualsiasi titolo, anche di mera ospitalità, con il defunto; oppure vada ad abitare nella casa del predetto dopo la sua morte o, ancora, quando abbia la detenzione dei beni del defunto.
Il rispetto del termine perentorio è di fondamentale importanza: se l’inventario non è iniziato nei tre mesi, la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non produce gli effetti della separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede, con la conseguenza che egli dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.
E’ possibile chiedere la proroga del termine al Giudice delle Successioni, purchè, prima della scadenza del termine, il verbale di inventario sia stato aperto ed entro il termine, intervenga la richiesta motivata di proroga.
Il chiamato all’eredità in possesso dei beni ereditari ha la possibilità di redigere l’inventario senza effettuare preliminarmente alcuna dichiarazione di accettazione beneficiata; in questa ipotesi, il chiamato deve, nel termine di quaranta giorni dal compimento dell’inventario (quindi dalla data dell’ultima seduta dell’inventario), rinunziare all’eredità o dichiarare di accettarla con beneficio di inventario. Trascorso questo termine senza che sia stata resa alcuna di queste due dichiarazioni di volontà, il chiamato nel possesso dei beni è considerato erede puro e semplice (art. 485, cpv, cod. civ.)
Per chi non è in possesso di beni appartenenti al defunto l’accettazione con beneficio di inventario può essere fatta nel termine di dieci anni dall’apertura della successione (termine prescrizione del diritto ad accettare l’eredità) ovvero nel termine fissato dal Giudice delle Successioni (ai sensi dell’art. 481 cod. civ.) In questo caso l’inventario deve essere utltimato entro tre mesi dalla data dell’accettazione. Se il termine non è rispettato il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 487, comma 2, cod. civ.).
Anche in questo caso è possibile chiedere la proroga del termine al Giudice delle Successioni, purchè, prima della scadenza del predetto termine, il verbale di inventario sia stato aperto ed entro il termine suddetto, intervenga la richiesta motivata di proroga.
Il chiamato all’eredità non in possesso dei beni può chiedere la redazione dell’inventario dei beni caduti in successione prima di manifestare la propria volontà in merito all’accettazione o alla rinuncia; in tal caso, nei quaranta giorni dal compimento dell’inventario (quindi dalla data dell’ultima seduta dell’inventario), egli deve formalizzare la dichiarazione di accettazione con beneficio.
In mancanza di tale dichiarazione nel predetto termine, il chiamato non in possesso dei beni ereditari perde il diritto di accettare l’eredità (art. 487, comma 3, cod. civ.)..

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 485 e ss. Cod. civ.; art. 769 c.p.c. come modificato dalla  L. 17 febbraio 2012, n. 10.

CHI
  • chiamato all’eredità (che abbia accettato o meno con beneficio di inventario)
  • coloro che possono avere diritto alla successione
  • creditori del defunto
  • esecutore testamentari
  • curatore dell’eredità giacente
  • pubblico ministero ai sensi dell’art. 754 c.p.c. (art. 763 in relazione all’art. 753 e 754 c.p.c.).

E’ curato da un cancelliere del Tribunale o da un notaio (se richiesto dalle parti).

L’inventario effettuato senza la preventiva autorizzazione del Tribunale - Giudice delle Successioni è nullo con le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini per il compimento dell’inventario previsti in materia di eredità beneficiata..

Tuttavia, in base all’art. 769 u.c. c.p.c. – introdotto dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10 - quando non sono stati apposti i sigilli, le parti possono richiedere la redazione dell’inventario al notaio. Non occorre più il provvedimento di autorizzazione da parte del Giudice delle Successioni, ma il notaio può procedere direttamente.

 

COME

La domanda per l’autorizzazione dell’inventario e la designazione del pubblico ufficiale si presenta nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto).

L’ istanza deve includere l’autocertificazione circa l’esistenza di chiamati alla successione che può supplire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere corredata:
• dal certificato di morte in carta semplice;
• codice fiscale del defunto (copia del tesserino sanitario)
• dalla copia conforme in bollo del testamento, se esistente.

 

COSTO
  • € 98,00 contributo unificato (sono esenti dal C.U. tutele curatele amministrazioni di sostegno e minori )

  • anticipazione forfettaria da € 27,00

  • pagamento della tassa di registrazione dell’inventario € 200,00 da effettuarsi al momento successivo in cui sarà depositato il verbale di inventario da parte del cancelliere incaricato. Al momento della chiusura dell’inventario e del suo deposito in cancelleria, il relativo verbale sarà inviato all’Ufficio del Registro; dopo qualche giorno, con comunicazione via email della cancelleria, sarà inviata alla parte che ha richiesto l’inventario (o altra persona previamente indicata dallo stesso) la delega mod. F24 ordinario per il pagamento dell’imposta di registro di € 200,00.

    Il ritiro della copia conforme/semplice del verbale di inventario sarà possibile dopo la registrazione del verbale da parte della Agenzia delle Entrate.

    Ulteriori spese sono rappresentate dalla liquidazione e del compenso al cancelliere per le ore lavorate e le spese sostenute, nonché dalla liquidazione del compenso per l’intervento eventuale di perito estimatore.

    Per ogni copia conforme/semplice  dell’inventario richiesta, occorrerà effettuare il versamento telematico (Pago PA) in misura delle  pagine che lo compongono.    vedi tabella