Le parti possono concordare (compromesso, clausola compromissoria, convenzione di arbitrato in materia non contrattuale) di far decidere da arbitri le controversie che possono tra loro insorgere, purchè che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili; le controversie di lavoro possono essere decise da arbitri solo se previsto da leggi o contratti collettivi.
L'arbitro è il soggetto privato al quale le parti affidano, tramite la stipulazione della convenzione arbitrale, il potere di decidere controversie presenti o future, sottraendole al giudice ordinario
Il lodo è la decisione con cui gli arbitri, esaminati gli elementi rilevanti della controversia emersi dagli atti e dai documenti prodotti nel corso del procedimento, accolgono o respingono le richieste formulate dalle parti in base a motivazioni di diritto oppure, se previsto nella convenzione arbitrale, di equità.
Il termine massimo per pronunciare il lodo, nel caso in cui le parti non abbiano stabilito diversamente, è di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina degli arbitri.
Il lodo ha efficacia “di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”, sin dalla data dell’ultima sottoscrizione e fermo restando che, al fine di ottenere l’esecutività, è comunque necessario il deposito ex art. 825 c.p.c.
Il lodo obbliga anche quelle parti che sono rimaste assenti dal procedimento, a condizione che siano state messe in condizione di parteciparvi.
In mancanza di spontaneo adempimento, la parte interessata può richiedere al giudice che il lodo, tramite una procedura assai semplice e rapida, venga dichiarato esecutivo. |