Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno |
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Scheda aggiornata al 09/06/2020 |
DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – IV Sezione Volontaria giurisdizione 6° piano - lato sinistro – stanza 74 – Tel. 010/5692624 Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato chiuso
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COS'E' | E’ un fondo istituito per dare, a certe condizioni, un sostegno economico al coniuge separato in stato di bisogno, con il quale convivano figli minori o maggiorenni in stato di handicap, se lo stesso non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli, non avendo ricevuto l'assegno periodico a titolo di mantenimento, per inadempienza del coniuge che vi era tenuto. Il Fondo è sperimentale per gli anni 2016 – 2017
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RIFERIMENTI NORMATIVI | art. 1 comma 414 415 416 legge stabilità 2016 Decreto del Ministero della Giustizia 15 dicembre 2016 |
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CHI | Il genitore convivente con i figli comuni dei coniugi . I figli devono essere minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave. |
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CONDIZIONI | Occorre che il richiedente: - sia convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave; la convivenza va intesa come collocazione prevalente. - abbia il proprio valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a euro 3.000,00; - abbia infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente e che l’inadempimento sia maturato dopo l’entrata in vigore della legge 208/2015, quindi dopo il 1° gennaio 2016. La richiesta può essere presentata anche in caso di inadempimento parziale |
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COME | Attraverso domanda in carta semplice, diretta alla Cancelleria civile del Tribunale |
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DOCUMENTI DA DEPOSITARE | a) copia del documento di identità del richiedente; b) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente; c) visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti il non possesso di beni immobili; d) originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell’art. 476, primo comma c.p.c. |
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ITER | Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, se sussistono i presupposti, e assunte informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia per la liquidazione, sia nel caso in cui la ritenga ammissibile (ai fini della corresponsione della somma spettante), sia nel caso in cui la ritenga inammissibile (indicando, in tal caso le ragioni). Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale, provvede, alla scadenza di ogni trimestre, alla liquidazione delle istanze accolte, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo e secondo criteri di proporzionalità. In ogni caso, all’avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero. |
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