03/05/2016 -
Decreto Ministero Giustizia 17/03/2016 n. 58 - Regolamento recante disciplina dell'attivita' di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari
Sulla GU n.101 del 2-5-2016 è pubblicato il Decreto in oggetto.
Entrata in vigore: 17-5-2016
I praticanti che hanno già svolto 6 mesi di praticantato presso un avvocato o presso l’avvocatura dello stato, potranno fare domanda per completare i restanti 12 mesi di pratica presso la Corte di Cassazione, la Procura Generale presso la Corte di cassazione, la Corte di Appello, la Procura Generale, il Tribunale ordinario, la Procura della Repubblica, gli Uffici e il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunali per i Minorenni, nonchè presso la Corte dei Conti, la Procura Generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le Procure Regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie, il Consiglio di Stato e i TAR.
L'attivita' di praticantato non puo' essere svolta presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attivita' professionale.
D.M. Giustizia n. 58/2016
art. 10 DPR 137_2012