07/10/2016 -
Certificati relativi a misure di prevenzione ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici - art. 80 D. Lgs. 50/2016
A decorrere dal 19/04/2016, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, rispetto alle
misure di prevenzione, non costituisce più causa di esclusione la
pendenza di misure di prevenzione [vedi art. 38 lett. b) Codice Appalti abrogato D.Lgs 163/2006], ma, invece, la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'
articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, quindi, l’applicazione con
provvedimento definitivo di una misura di prevenzione [ vedi
art. 80 comma 2 Nuovo Codice Appalti - D.Lgs 50/2016].
Quindi, è venuta meno la competenza del Tribunale in merito alla verifica delle autocertificazioni presentate dalle imprese relative alla pendenza delle misure di prevenzione e, pertanto, il Tribunale di Genova (Cancelleria Misure di Prevenzione), non rilascerà più certificati relativi a tale pendenza, ai fini della partecipazione ad appalti pubblici, tranne che per le procedure di gara bandite antecedentemente al 19/04/2016 (vedi art. 216 Codice Appalti vigente).