21/02/2019 -
Certificati penali rilasciati ai candidati ai sensi dell'art. 1 comma14 Legge 3/2019
L'art. 1 comma 14 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" - G.U. 13 del 16/01/2019 in vigore dal 31/01/2019 - prevede che <<entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonche' le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno
l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.... Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilita' ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 che la richiesta di tali certificati e' finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della meta'. >>
Pertanto, i candidati devono rivolgersi all'Ufficio del Casellario Giudiziale e richiedere il proprio certificato penale, allegando apposita sostitutiva. In questo caso è necessaria una marca da € 9,94 se il certificato è richiesto senza urgenza; per l'urgenza occorre allegare ulteriore marca dal € 1,94.
LEGGE_ 3_ 9 gennaio 2019 anticorruzione
DICHIARAZIONE sostitutiva certificati candidati