13/09/2014 -
Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.212 del 12-9-2014 è pubblicato il decreto legge in oggetto.
Entrata in vigore 13/09/2014
Alcune disposizioni del decreto hanno efficacia differita:
- art. 3 (Negoziazione assistita da un avvocato - disposizioni sulla improcedibilità): novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
- art. 12 (Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile): trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
- art. 13 (Modifica art. 92 codice di procedura civile): si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
- art. 14 (Art. 183 bis codice di procedura civile): si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
- art. 16 (Sospensione termini e ferie magistrati): a partire dal 2015
- art. 17 (Modifiche art. 1284 codice civile): produce effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
- art. 18 commi 1 e 2 (Modifiche al codice di procedura civile e disp att c.p.c. artt. 518, 453, 557, 159-bis): si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
- art. 19 (Modifiche al codice di procedura civile e disp att c.p.c. artt. 26-bis, 492-bis, 543, 547, 548, 560, 609;155-bis e ss, 164-bis disp. att. c.p.c.): si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
- art. 20 comma 1 (Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche
- art. 16-bis d.l. 179/12, commi da 9-ter a 9-sexies): si applica anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-sexies del D.L. n. 179/2012.
- art. 20 commi 2 e 3 (Modifiche al D. Lgs. 270/1999): si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;
- art. 21 comma 1(Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati): si applica alle procedure di tramutamento avviate con delibera del CSM adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Decreto legge 132 2014