06/02/2015 - Negoziazione assistita da un avvocato obbligatoria - Art. 3 Legge 10/11/2014 n. 162 - entrata in vigore
Il 9 febbraio 2105. entra in vigore la negoziazione assistita obbligatoria prevista dalla Legge 162/20141
"Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000. .L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale."
La disposizione non si applica:
- nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
- nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- nei procedimenti in camera di consiglio;
- nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- quando la parte puo' stare in giudizio personalmente.
Per approfondimenti e per la procedura si rimanda al testo della norma.