Archivio dei Comunicati dell'URP

10/07/2015 - Separazione consensuale e divorzio congiunto davanti all'ufficiale dello stato civile - Chiarimenti del Ministero Interno
Come noto, la legge 10 novembre 2014 n° 162 ha introdotto rilevanti novità in materia di separazioni e divorzi.
Tra queste  la possibilità di  separazione consensuale e divorzio congiunto davanti all'ufficiale dello stato civile (art . 12 Legge 162/2014) [articolo in vigore dall’11/12/2014].

Il  Ministero dell'Interno,   con la Circolare 6/2015,  ha fornito importanti  chiarimenti che, risolvendo dubbi interpretativi  sorti sulla portata della norma,  ampliano la possibilità di ricorrere a tale procedura semplificata.

La  disposizione che esclude la possibilità di utilizzare questa procedura in presenza  di figli minori,  maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o economicamente non autosufficienti dev'essere  interpretata nel senso  che è possibile ricorrere a tale procedura   alla condizione che non ci siano figli -  in tali situazioni -   comuni  ad entrambi i  coniugi;   l'eventuale presenza di figli  non comuni, ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti, non è ostativa.
La disposizione  che vieta che l’accordo possa contenere patti di trasferimento patrimoniale  dev'essere interpretata nel senso che l'accordo non può contenere  patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali; può invece contenere la previsione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (assegno  di mantenimento o assegno divorzile).
Per gli ulteriori  chiarimenti forniti si rimanda alla circolare.

Circolare Ministero Interno 6/2015
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