Come fare per.. Persona


dichiarazione di assenza
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Volontaria giurisdizione famiglia
6° piano - stanza 74 - Tel. 010/5692624
Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato chiuso

COS'E'

Quando è trascorso un anno dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l’assenza dello scomparso. L’effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell’esercizio temporaneo dei diritti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 49 sgg. cod. civ.  e 473-bis.60 cpc.

CHI

I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stessso.
E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.

COME

La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Occorre allegare:

  1. atto di nascita
  2. stato di famiglia
  3. certificato di irreperibilità dello scomparso
  4. denuncia di scomparsa (o altra documentazione) atta a dimostrare che è trascorso un anno
COSTO

ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO
versamento da € 27,00 diritti forfetizzati notifica
€. 200,00   imposta registro per registrazione sentenza

I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazioni su giornali e G.U.

INOLTRE

La sentenza deve essere annotata in margine all'atto di nascita e trascritta in margine all'atto di matrimonio.
Dopo la sentenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge.
E’ necessario l’intervento di un avvocato.

Le richieste d'informazione da parte di studi legali vanno indirizzate  a pubblicazione.sentenze@giustizia.it