Come fare per.. Persona


dichiarazione di morte presunta
DOVE

 Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Volontaria giurisdizione famiglia
6° piano - stanza 74 - Tel. 010/5692624
Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 



COS'E'

Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su domanda degli interessati, può dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima sua notizia.
L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni.; il coniuge può contrarre nuovo matrimonio, la dichiarazione di morte presunta comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi.
La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 58 sgg. cod. civ. e 473 bis.60 cpc

CHI

Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero

COME

La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Occorre allegare:
1. atto di nascita
2. certificato storico di residenza
3. certificato di irreperibilità dello scomparso
4. denuncia della  scomparsa (o altra documentazione)  atta a dimostrare che sono  trascorsi i dieci anni

E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.

COSTO

ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO
una marca da € 27,00 diritti forfetizzati notifica
€. 200,00 imposta registro per registrazione sentenza

I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazioni su giornali e G.U.

INOLTRE

La sentenza deve essere annotata in margine agli atti di nascita e di matrimonio.
E’ obbligatorio, inoltre, l’intervento di un avvocato (art. 82 u.c. c.p.c).

Le richieste d'informazione da parte di studi legali vanno indirizzate a: pubblicazione.sentenze@giustizia.it