| dichiarazione di morte presunta |
|---|
| DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Volontaria giurisdizione famiglia 6° piano - stanza 74 - Tel. 010/5692624 Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00
|
|---|
| COS'E' | Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su domanda degli interessati, può dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima sua notizia. L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni.; il coniuge può contrarre nuovo matrimonio, la dichiarazione di morte presunta comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi. La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza. |
|---|
| RIFERIMENTI NORMATIVI | Art. 58 sgg. cod. civ. e 473 bis.60 cpc |
|---|
| CHI | Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero |
|---|
| COME | La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre allegare: 1. atto di nascita 2. certificato storico di residenza 3. certificato di irreperibilità dello scomparso 4. denuncia della scomparsa (o altra documentazione) atta a dimostrare che sono trascorsi i dieci anni
E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso. |
|---|
| COSTO | ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO una marca da € 27,00 diritti forfetizzati notifica €. 200,00 imposta registro per registrazione sentenza
I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazioni su giornali e G.U. |
|---|
| INOLTRE | La sentenza deve essere annotata in margine agli atti di nascita e di matrimonio. E’ obbligatorio, inoltre, l’intervento di un avvocato (art. 82 u.c. c.p.c).
Le richieste d'informazione da parte di studi legali vanno indirizzate a: pubblicazione.sentenze@giustizia.it |
|---|