Come fare per.. Minori


minori - attribuzione di cognome
DOVE

 Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Cancelleria  Volontaria     giurisdizione  -  6° piano – stanza 74 –Tel. 010/5692624
Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato chiuso


Per accedere occorre prenotare on line https://www.tribunale.genova.it/PrenCancelleria.aspx

 

COS'E'Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, i genitori  devono presentare ricorso al  Tribunale competente,  che deciderà circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento
RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 262  cod. civ  3° comma

DOVE

 Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Cancelleria  Volontaria     giurisdizione  -  6° piano – stanza 74 –Tel. 010/5692624
Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato 9,00 -12,00 solo atti urgenti

CHII genitori del minore.
COME

Con ricorso indirizzato al Tribunale del  Comune dove è registrato l’atto di nascita del minore.

COSTOEsente da  contributo unificato
27 euro  diritti forfetizzati di notifica    

DOCUMENTI

Alla domanda occorre allegare:

  • copia dell’atto di nascita del minore
  • copia del documento d’ identità del padre
  • copia del documento d’ identità della madre

La copia dell’atto di riconoscimento del genitore viene acquisito d’ufficio da parte della Cancelleria.

MINORI STRANIERIPer i minori stranieri, poiché  lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita (art. 33 l. 31/5/1995 n. 218) e i diritti della personalità che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto (art. 24 l. 31/5/2013 n. 218), occorre fare riferimento alla legge nazionale per verificare:
a) quale sia, secondo la legge del Paese, la forma del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, e se ad essa possa considerarsi equipollente il riconoscimento avvenuto nella forma prevista dall’art. 254 cod. civ.;
b) quale sia,secondo la legge del Paese, il regime del cognome del figlio quando il riconoscimento di un genitore è avvenuto successivamente al riconoscimento da parte dell’altro